TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. LAVORO ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2023
Il Tribunale di Chieti, a seguito di ricorso patrocinato dal legale della Segreteria Snals – Chieti per un proprio iscritto, con la pronuncia in commento, ha evidenziato la illegittimità del meccanismo di funzionamento del cd. algoritmo, posto alla base delle assegnazioni degli incarichi di supplenza. In particolare, il Giudice di Chieti ha ritenuto che: …..omissis….. la condotta dell’Amministrazione resistente deve ritenersi illegittima. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ha, infatti, conferito l’incarico di supplenza (fino al termine delle attività didattiche) ad un docente con punteggio inferiore a quello posseduto dal ricorrente. Tale conferimento non può trovare giustificazione nel fatto che il ricorrente non abbia presentato domanda per i posti resisi disponibili nel turno XIX e sia stato considerato rinunciatario, con conseguente esclusione dalle assegnazioni disposte nel successivo turno XX. E’ evidente, infatti, che l’attribuzione dell’effetto di rinuncia alla mancata indicazione di una sede è del tutto illegittimo, in quanto costringe il docente a presentare di fatto una preferenza per tutti i posti disponibili nell’ambito provinciale, ancorché tale preferenza non risponda alle proprie esigenze, e ciò per evitare di essere considerati rinunciatari ed esclusi dalle assegnazioni di posti che si dovessero rendere disponibili successivamente e per i quali si è espressa una preferenza. Il sistema di attribuzione degli incarichi adottato dall’Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto consente di attribuire incarichi di supplenza a docenti con minore punteggio e collocati in posizione deteriore in graduatoria, facendo peraltro dipendere tale eventualità da una pura casualità, ossia il verificarsi della disponibilità dell’incarico in un turno successivo a quello nel quale vengono conferiti incarichi per sedi per le quali il docente non ha espresso alcuna preferenza. Considerare rinunciatario il docente per sedi che non sono state indicate nella domanda e far discendere da questo la mancata assegnazione di incarichi per i quali si è, invece, espressa preferenza, contrasta con il principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e con un criterio meritocratico di assegnazione delle supplenze che di tali fondamentali principi è espressione.
All’esito del procedimento, è stata pertanto ordinata l’assegnazione al ricorrente di altro incarico presso altra sede, espressa tra le preferenze, fino al termine delle attività didattiche (a fronte di due brevi incarichi da graduatorie di istituto assegnati al medesimo all’esito dei turni di nomina).