CASSAZIONE – I DOCENTI PRECARI CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE – RICORSO

I DOCENTI PRECARI CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE.

L‘ordinanza n.16715/2024 della Corte di Cassazione segna un passo importante verso il riconoscimento del diritto, effettivo e concreto, dei docenti precari a godere delle ferie e/o della relativa indennità sostitutiva, per il periodo intercorrente tra la sospensione delle lezioni (di norma nella prima decade di giugno) ed il 30 giugno, data di scadenza dei contratti.

La pronuncia, in linea con altre precedenti, ha però chiarito – con piena smentita dell’interpretazione data dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero delle Finanze – che non può parlarsi di collocamento automatico in ferie del docente precario tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno (con sottrazione indebita del relativo periodo dal monte ferie maturato), bensì che grava sul Dirigente scolastico (alias datore di lavoro) informare puntualmente il docente della esistenza di ferie non godute e, in mancanza di ciò,  sorge il diritto alla indennità sostitutiva.

Pertanto, nel periodo in questione, il docente è da considerarsi formalmente a disposizione del datore di lavoro e non in ferie.

Considerato il termine decennale di prescrizione, per i docenti con contratti al 30 giugno si apre la strada ad un fitto contenzioso volto a recuperare l’indennità sostitutiva per le ferie non godute nel decennio 2014-2024.

In tal senso va inviata opportuna diffida al Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine interrompere  i termini di
prescrizione e/o decadenza.

La DIFFIDA va invita al: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO Viale Trastevere, 76/A00153 Roma a mezzo PEC personale: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it – urp@postacert.istruzione.it oppure a mezzo lettera RACC. con A.R.
Scarica QUI il modello di diffida: CLICCA QUI

Il ricorso è rivolto ai docenti di ruolo o ancora precari, che hanno stipulato contratti al 30 giugno nell’ultimo decennio ed è finalizzato  al  riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche. È essenziale che il docente non abbia ricevuto, negli anni di contratto al 30 giugno, avvisi formali da parte del Dirigente circa la presenza di ferie da fruire, con contestuale avviso, in caso di mancata fruizione, di perdita delle stesse e/o della relativa indennità sostitutiva.

La Segreteria Provinciale Snals Chieti è a disposizione per informazioni relative alla proposizione del ricorso volto al riconoscimento degli importi relativi all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.

  • Telefono: 0871.330416
  • Mail: abruzzo.che@snals.it (indicando un recapito telefonico dove essere ricontattati)