PERSONALE DOCENTE E ATA.
LA FASCIA 3 – 8 ANNI VA RICONOSCIUTA ANCHE PER IL SERVIZIO SCOLASTICO SVOLTO A TEMPO DETERMINATO PRIMA DELL’1.09.2010.
I CCNL del comparto scuola, fino al 2010, hanno previsto, per i docenti assunti a tempo indeterminato, il conseguimento della fascia stipendiale successiva alla prima dopo il compimento di 3 anni di servizio.
L’accordo del 4 agosto 2011 ha rimodulato le posizioni stipendiali per i dipendenti della scuola abolendo la preesistente fascia da 3 a 8 anni e sostituendola con un unico primo gradone, acquisibile dal nono anno di servizio.
È stata tuttavia prevista, in sede contrattuale, una clausola di salvaguardia per il solo personale di ruolo, che ha stabilito come “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva , ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”, e che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Sul punto continuano a susseguirsi le pronunce favorevoli di svariati Tribunali, nelle quali si stabilisce che il personale assunto in ruolo dopo il 2011 che abbia, prima di tale data, prestato servizio con contratti a tempo determinato presso il Miur ha diritto di vedersi applicare le stesse regole previste per il personale con contratto a tempo indeterminato e che, pertanto, la doppia clausola di salvaguardia dinanzi citata, prevista dall’accordo del 4 agosto 2011 esclusivamente in favore del personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, deve trovare applicazione anche in favore dei dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del Miur prima della suddetta data in virtù di contratti a tempo determinato. Ne consegue che il personale in servizio prima del 1.9.2010 con contrati a termine ha diritto al risarcimento del danno pari alle differenze retributive tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia 3-8 anni, acquisita dopo 3 anni di effettivo servizio non di ruolo, fino alla data di compiuta anzianità di maturazione della fascia 9-14, e quello corrispondente alla fascia stipendiale base, effettivamente percepito.
Requisiti: Docenti e Ata immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/11).
L’ufficio legale della Segreteria Snals Chieti è a disposizione per assistenza legale in merito.
Per info e adesioni : 0871.330416 – 392.6619036.