Risulta a questa O.S. che altre organizzazioni sindacali stanno paventando la possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 quale anno utile ai fini della progressione di carriera.
Riteniamo sia corretto evitare ai nostri iscritti l’illusione sugli esiti di tale azione legale e operare alcune precisazioni.
Le vicende sono note. Nel decennio 2007-2018 di congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si sono verificati il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici, il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013, la cancellazione del gradone 0-2, il blocco delle posizioni economiche ATA; queste disposizioni risalgono tutte alla stagione dei tagli sulla scuola avviata dal Governo
Berlusconi-Tremonti (legge 122/10 e legge 111/11) e poi perpetuati dai successivi governi. Tutte improntate al contenimento della spesa pubblica.
La via giudiziale, portata avanti in diversi casi, finalizzata al riconoscimento di questo diritto, si è dimostrata
piuttosto complessa poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di
anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.
La sentenza, invece, della Corte Costituzionale n. 178/15, che viene citata nelle suddette proposte di azione legale, ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma nulla ha affermato sul tema del recupero dello scatto 2013 (di fatto le retribuzioni sono attualmente sbloccate per effetto del rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018 e con la prima parte del rinnovo contrattuale 2019-2021).
Ne consegue che un’azione giudiziaria volta al ripristino, ai fini della carriera, dell’anno 2013 sia alquanto
teorica e si baserebbe su una lettura particolare della sentenza della Corte Costituzionale.
Va in definitiva evidenziato come la scrivente O.S. ritenga di aderire al più congruo orientamento che ritiene opportuno perseguire, ai fini del recupero della annualità 2013, piuttosto una via contrattuale, anziché la via giudiziaria, allo stato tortuosa ed incerta negli esiti.
Un eventuale ricorso, infatti, avrebbe un elevato rischio di soccombenza e quindi di pagamento di spese legali di soccombenza.
Per questo motivo, a tutela dei nostri iscritti, riteniamo più che mai opportuno, in attesa di ulteriori sviluppi, temporeggiare sull’intraprendere la via giudiziale e, al limite, procedere con l’invio di una mera diffida relativa all’annualità 2013 (finalizzata in primis alla interruzione dei termini di prescrizione e/o decadenza), di cui alleghiamo il modello, da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata AR, direttamente al Ministero dell’Istruzione e Merito e alla propria sede di servizio.