RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE.
EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO CON QUELLO DI RUOLO AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DOCENTI.
PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE.
Dopo svariate pronunce di merito, la Corte di Cassazione è giunta a dire la sua in ordine alla ormai diffusa tematica del riconoscimento integrale (ovvero senza la decurtazione dei 2/3 dal 4 anno in poi) del servizio cd. di pre ruolo . Sul punto, pur riconoscendo la illegittimità dell’attuale meccanismo di cui all’art. 485 D.Lgs 297/94 per evidente violazione del principio di non discriminazione tra personale precario e personale di ruolo, alla luce del fatto che l’attività prestata dai precari si svolge nello stesso contesto e richiede uguale professionalità rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha tenuto a precisare che, al fine di evitare una discriminazione al contrario, nel calcolo della ricostruzione di carriera non “non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dall’art. 489 D.Lgs. 297/94”.
Allo stato, pertanto, i ricorsi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la disapplicazione dell’art. 485 vanno avanti. È necessario, tuttavia, verificare attentamente il periodo di pre ruolo al fine di valutare la effettiva convenienza a presentare ricorso.
Requisiti:
Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
Documenti necessari:
1) Decreto di ricostruzione carriera
2) Contratto a tempo indeterminato
3) Fotocopia carta identità e codice fiscale
L’ufficio legale della Segreteria Snals Chieti è a disposizione per assistenza legale in merito.
Per info e adesioni : 0871.330416 – 392.6619036.